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Risarcimento Diretto

Il risarcimento (o indennizzo) diretto

Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona (cioè danni con invalidità permanente non superiore al 9%), di cui non si è responsabili o lo si è solo in parte, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere presentata direttamente al proprio assicuratore (“Procedura di risarcimento diretto”).
L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli (anche ciclomotori) entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.
La procedura si applica anche se su uno o entrambi i veicoli erano presenti altre persone (oltre ai conducenti) che abbiano subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).
La nuova procedura di risarcimento diretto si applica anche a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione da questa data essa si applica soltanto se vi abbiano volontariamente aderito.
In caso di incidente, quindi, bisogna presentare la denuncia compilata utilizzando il Modulo Blu (C.A.I.), e la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia, la quale, dopo aver constatato la parziale o totale ragione del proprio assicurato procederà al risarcimento dei danni.

Cosa scrivere nel Modulo Blu (C.A.I.):
La denuncia è obbligatoria anche se si ha torto. Rispetto a tutte le informazioni richieste nel Modulo Blu, è importante trascrivere:
1) targhe dei due veicoli coinvolti
2) nomi degli assicurati
3) nomi delle Compagnie di Assicurazione
4) modalità dell’incidente
5) data dell’incidente
6) firme dei due conducenti o assicurati o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo

Successivamente, se si ritiene di avere ragione, anche parzialmente, è necessario presentare alla propria Compagnia di Assicurazione il Modulo Blu accompagnato da una richiesta di risarcimento in uno dei seguenti modi:
1) raccomandata A.R.
2) a mano
3) tramite fax o telegramma
4) tramite e-mail se previsto dal contratto


Quando non si applica il risarcimento diretto
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
1) incidente avvenuto all’estero
2) incidente con più di due veicoli coinvolti
3) incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153)
4) danni gravi alla persona del conducente: in questo caso la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per danni al veicolo e alle cose trasportate; mentre per i danni gravi alle persone bisogna rivolgersi alla Compagnia del veicolo responsabile.

Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici

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Imprese Assicuratrici