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Rc Auto
Secondo la legge n° 990 del 1969, ogni veicolo a motore per poter circolare deve essere obbligatoriamente coperto da un’assicurazione, “responsabilità civile auto” emessa da un’impresa di assicurazione. Il Codice della Strada, infatti, prevede che il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione pecuniaria. Inoltre, vi è l’obbligo di risarcire personalmente gli eventuali danni provocati ad altri.
Il contrassegno deve essere esposto in modo che sia visibile dall’esterno del veicolo, al tempo stesso è anche obbligatorio esibire alle Autorità di Polizia il certificato di assicurazione qualora sottoposti ad eventuali controlli.
Per i motocicli, invece, è diverso: non vi è l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo, ma i conducenti devono portarlo sempre con sé.
Il contratto assicurativo del veicolo ha validità per un anno a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio. Se alla scadenza stabilita il contraente non paga i premi successivi (i premi alla scadenza annuale o anche le rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato), il contratto si sospende dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
NB: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione.
Nei contratti a “tacito rinnovo” esiste un periodo di quindici giorni dalla scadenza del premio, sia per quella annua che per quelle infrannuali se il pagamento è frazionato (periodo di tolleranza o di comporto) durante il quale l’assicuratore è obbligato per legge nei confronti del danneggiato per gli eventuali sinistri causati dal proprio assicurato, nonostante questi non abbia ancora pagato il premio e salvo non abbia presentato disdetta, nel qual caso la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza annua. Nei contratti senza tacito rinnovo, “a scadenza secca”, il periodo di tolleranza si applica di diritto solo alle scadenze infrannuali (cioè alle rate successive alla prima in caso di pagamento frazionato) e non alla scadenza annuale, quando il contratto cessa automaticamente di avere effetti. E’ opportuno tuttavia controllare le condizioni contrattuali poiché spesso le imprese prevedono il periodo di tolleranza.
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio. In genere nella R.C. auto il rilascio del certificato e del contrassegno vale come quietanza.
La Compagnia fornisce anche l’attestato di rischio, in pratica il documento che rappresenta la storia dei sinistri del veicolo. Esso riporta i sinistri degli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa bonus–malus, le classi di merito di provenienza e di assegnazione attribuite da ogni impresa, con riferimento al proprietario del veicolo, in base a regole interne.
La Compagnia ha il dovere di trasmettere l’attestato al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

