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La patente

LA PATENTE B:

La patente B è il documento, obbligatorio, che certifica l’idoneità alla guida di determinati autoveicoli - tra cui l’automobile.
Viene rilasciata dalla Motorizzazione Civile dopo il superamento di due esami, uno teorico e uno pratico. Chi guida senza patente è soggetto a sanzioni molto pesanti.
Si può prendere la patente B solo dopo aver compiuto 18 anni.
Con la patente B è possibile guidare:

• autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente
• autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg
• autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto
• motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw
• tricicli e quadricicli
In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).

NEOPATENTATI:

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B, non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
A chi conseguirà la patente dal 1° luglio 2008 per il primo anno non è consentita la guida di veicoli con potenza specifica riferiti alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata.
Niente limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.
Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.

Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.

Variazione residenza

L’annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l’aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Quest’ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell’automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.

Furto o smarrimento

Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da due fotografie, che verranno autenticate dalla stessa autorità. Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Il guidatore può essere sottoposto alla revisione, sospensione o revoca della patente

Revisione

L’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Sospensione

La sospensione della patente può avere luogo per temporanea mancanza dei requisiti prescritti oppure può essere applicata come sanzione amministrativa accessoria.
Viene disposta dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se, durante gli accertamenti per la conferma di validità della Patente, l’interessato risulta temporaneamente privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e dura fino a quando l’interessato non produce una certificazione della Commissione medica provinciale che attesta il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada.
La durata della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, oltre che al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare.

Revoca

La revoca della patente può essere disposta dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se il titolare:
• non è in possesso, in modo permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
• non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
• ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
La revoca della patente può invece essere disposta dal Prefetto:
• quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme del Codice della Strada;
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive.
Il provvedimento di revoca della patente disposto nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l’interessato, può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.